Cos’è
Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di mille euro con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare (art.1, comma 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232).
Può presentare domanda il genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.
Dal 2020 l’importo del beneficio, elevato a 3mila euro, viene stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore (art. 1, comma 343, l. 27 dicembre 2019, n. 160).
Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Le istruzioni per presentare le domande per l’anno 2023 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889.
A chi è rivolto
Spetta alle famiglie con figli:
- nati dal 1° gennaio 2016 in poi;
- di età inferiore a tre anni al momento della domanda;
- affetti da gravi patologie croniche certificate (il genitore può presentare domanda anche nell’anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).
Come funziona
Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:
- ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro; - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro; - ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro; - 1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di:
- ISEE valido mancante;
- richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.
In presenza dei requisiti, alla successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, viene erogato l’importo massimo pari a 3mila euro annui.
Domanda
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):
- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
- lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per i quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
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