Cos’è

Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda.

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta.

Le istruzioni per presentare le domande per il 2024 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27, nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889 nonché nel messaggio 11 marzo 2024, n. 1024.

A chi è rivolto

Spetta alle famiglie con figli:

  • di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare);
  • che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare.

Come funziona

QUANTO SPETTA

Bonus asilo nido

Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro). L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro). L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi).Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro). L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro;

Misura del contributo per i nuclei familiari con figli successivi al primo di età inferiore a dieci anni. Novità apportate dalla legge n. 213 del 2023.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, all’articolo 1, comma 177, lettera b), ha disposto che “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro”.

Le modifiche recate dalla citata Legge di Bilancio riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta quanto segue:

  • nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40mila euro.

In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi:

  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40mila euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40mila euro.

L’importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Il contributo mensile non può essere superiore al valore delle singole rette.

Il beneficio non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido (art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008), indipendentemente dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il genitore convivente con il bambino, che presenta la domanda, deve allegare un certificato rilasciato da un pediatra di libera scelta che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Di seguito, gli importi massimi concessi in un’unica soluzione:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 = 1.500 euro.

In assenza dell’ISEE valido, per l’intero anno solare, il contributo verrà erogato in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui.

IMPORTANTE
Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell’ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.
Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Erogazione dei bonus

I bonus sono erogati:

  • in base all’importo stanziato dalla Legge di Bilancio 2024;
  • secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

L’Istituto eroga l’importo in base alle modalità di pagamento indicate nella domanda:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • conto corrente estero Area SEPA.

In caso di pagamento su IBAN estero, alla domanda devono essere allegati:

  • un documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera.

In alternativa:

  • un estratto conto (avendo cura di oscurare i dati contabili);
  • una dichiarazione della banca emittente dai quali risultano il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Domanda

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2024.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, o rivolgendosi ad enti di patronato, attraverso i servizi telematici da questi offerti.

Per approfondire clicca qui. Verrete indirizzati sul sito dell’INPS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dona il tuo 5x1000

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie. Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi la nostra privacy policy